AGI - "La conversazione con ChatGPT non può assurgere a prova né essere utilizzata per costituire materiale probatorio da produrre in sede di giudizio". Il Tribunale di Ferrara ha stroncato senza appello le aspettative di un legale che aveva allegato al suo ricorso un dialogo col chatbot a sostegno delle sua ragioni nell'ambito di una causa civile su un incidente stradale mortale.
"Nel ricorso non v'è traccia di indicazione dello scopo della produzione e della valenza probatoria che si intendesse attribuire alla stessa, così di fatto rendendo non intelligibile la sua concreta utilità - scrive la giudice Marianna Cocca nell'ordinanza del 4 marzo scorso letta dall'AGI -. Il documento sulla conversazione con ChatGPT è palesemente parziale e, quindi, ipoteticamente fuorviante, mancando il quesito oggetto della richiesta formulata all'IA. Neppure è qualificabile come prova atipica, essendo priva di qualsivoglia utilità, vista la mancanza del quesito proposto al chatbot, ma anche della doverosa (e non solamente opportuna) verifica dei riferimenti approntati da ChatGPT".
L'importanza del quesito per il chatbot
Viene quindi anche sottolineato che senza la domanda, che com'è noto 'influenza' la risposta in questo tipo di conversazioni, è ancora più inutile cercare di far valere li propri argomenti attraverso il dialogo col chatbot.
I chatbot come strumenti e il futuro dell'IA in ambito giuridico
Allargando lo sguardo oltre il caso singolo, la giudice evidenzia che "i chatbot, a oggi, restano strumenti al servizio delle persone che intendano utilizzarli. Salvo che, in un futuro, le intelligenze artificiali raggiungano livelli di sviluppo più avanzati in ambito giuridico, non è ammissibile che le loro risposte assurgano a prova, nemmeno atipica, di un fumus di fondatezza della pretesa azionata in giudizio".