Ex Ilva, stop entro 90 giorni per amianto e polveri sottili

Scritto il 27/07/2026
da agi

AGI La sezione impresa della Corte d'Appello di Milano ha stabilito, con decreto, che l'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto deve essere chiusa entro 90 giorni, a causa della presenza di amianto e delle emissioni di polveri sottili superiori a limiti di legge. 

Lo stop all'Ilva

Nel decreto a firma della giudice Marianna Galioto è stabilito come la sospensione dovrà durare fino a quando non verrà "rimosso integralmente l'amianto ancora presente negli impianti" e non saranno adottate "le misure necessarie per ricondurre l'emissione delle polveri sottili entro limiti di sicurezza, con riferimento allo scenario produttivo autorizzato di 6 milioni di tonnellate all'anno". La Corte ha quindi accolto la richiesta di inibitoria presentato da un comitato di genitori tarantini, assistiti dagli avvocati Ascanio Amenduni e Maurizio Rizzo Striano.

La domanda dei cittadini

"Appare evidente che la domanda dei cittadini, come formulata nella memoria del 30 settembre 2025 e ribadita in sede di reclamo, è stata comunque motivata - prima e dopo l'Aia 2025 - dal rischio di pregiudizio del diritto alla salute e del diritto al clima". Lo dice la Corte d'Appello di Milano nel provvedimento con cui ha imposto lo stop all'area a caldo dell'ex Ilva entro 90 giorni.

Il rischio di "danno alla salute"

Per la Corte, "Le domande dei cittadini, come non possono essere considerate generiche, perché sono state puntualmente dedotte le ragioni in base alle quali la gestione dello stabilimento genera il rischio di danno alla salute, con specifico riferimento, tra l'altro, a svariate e individuate sostanze nocive", nonche' "l'inadeguatezza, tempo per tempo, degli accorgimenti utilizzati da Ilva per scongiurare il pericolo di malattie legate all'inquinamento" e "le ingiustificate dilazioni nella realizzazione di interventi idonei a scongiurare i rischi, come consentite da disposizioni dell'AIA 2025 in tesi illegittime.

Il nodo dell'amianto

Quanto all'amianto, i giudici hanno constatato "che l'AIA 2025 effettivamente non contiene alcuna prescrizione in tema di rimozione dell'amianto". La Corte sottolinea come negli stabilimenti siano stati già smaltiti 6780 chili di amianto, ma "risulta tuttavia che rimane ancora inglobata negli impianti (precisamente nei cowper) la quantità di oltre 2000 kg". La prescrizione di rimozione totale dell'amianto contenuta nel Dpcm del 2017, spiega la Corte, "presuppone necessariamente che la PA abbia valutato l'amianto come sostanza pericolosa per la salute e che ricorresse la necessita' di rimozione totale dell'amianto, evidentemente reputata come l'unica prescrizione adeguata a scongiurare la dispersione di polveri e fibre". Per questo, la mancata previsione "sulla totale rimozione dell'amianto" nell'Aia 2025 "finisce per costituire la reiterata proroga vietata" di una sentenza della Corte di giustizia europea, "dato che esso sarebbe destinato a rimanere indefinitamente nella collocazione originaria, come isolante all'interno delle pareti dei cowper".

Il tema delle emissioni

Quanto alle emissioni, i giudici scrivono che "dal PIC 2025 emerge una perdurante, preoccupante, incompleta conoscenza delle fonti emissive, e una possibilità di dilazione non giustificata di importanti interventi riconosciuti come necessari". Nell'agosto 2025, si legge ancora nel decreto, i ministeri competenti e gli enti locali interessati hanno sottoscritto un documento "che indica un percorso embrionale verso la decarbonizzazione e produzione con forni elettrici, anche a mezzo di clausole da inserire in un futuro eventuale contratto d'affitto", ma "la previsione della decarbonizzazione presuppone l'insostenibilità dell'attuale sistema produttivo".
"L'AIA ha durata di dodici anni, e in mancanza di vincolo cogente tra i piani di decarbonizzazione e la prosecuzione dell'attività a ciclo integrale, l'attività potrà proseguire senza decarbonizzazione per altri dodici anni. Comune, Provincia di Taranto e Regione Puglia non hanno dato parere favorevole all'AIA 2025 per mancanza previsione di tempi certi per la decarbonizzazione. Per questo i rischi sanitari vanno ridotti entro i limiti di sicura accettabilità.

Il reclamo dei cittadini

Secondo la Corte d'Appello di Milano, inoltre:"Il reclamo dei cittadini va respinto con riferimento alla domanda relativa all'abbattimento di gas a effetto serra. Il reclamo dei cittadini va invece accolto in ordine all'inibitoria sia con riferimento alla domanda concernente l'amianto, sia riguardo a quella relativa alle polveri sottili, aventi ciascuna carattere dirimente, anche ove singolarmente considerata, e previa disapplicazione in via incidentale dell'Aia 2025". Spiegando inoltre che "La Corte - su espressa e condivisibile richiesta dei cittadini - ritiene di doversi discostare parzialmente dall'ordine impartito dal Tribunale alle parti avverse. E infatti l'accoglimento delle domande dei cittadini, nei termini indicati, impone tout court la sospensione dell'attività nell'area a caldo dello stabilimento. Sul punto, la sentenza Cgue ha infatti disposto che l'esercizio dell'installazione deve essere sospeso laddove si ravvisino, come nel caso in esame, pericoli per la salute", scrive la Corte.